Art. 21 
 
           Ulteriori disposizioni sugli organi collegiali 
 
  1. Lo statuto puo'  prevedere  l'istituzione  di  ulteriori  organi
collegiali  nonche'  e'  stabilire  una  composizione  degli   organi
collegiali   distinta   per   ambiti    dell'insegnamento,    settori
professionali o indirizzi e per aree tematiche definite. 
  2. Lo statuto stabilisce forme e modalita' per  il  sostegno  e  la
formazione delle rappresentanze delle alunne e degli  alunni  nonche'
dei genitori, al fine di  garantire  l'esercizio  del  loro  incarico
istituzionale.