Art. 21 Ulteriori disposizioni sugli organi collegiali 1. Lo statuto puo' prevedere l'istituzione di ulteriori organi collegiali nonche' e' stabilire una composizione degli organi collegiali distinta per ambiti dell'insegnamento, settori professionali o indirizzi e per aree tematiche definite. 2. Lo statuto stabilisce forme e modalita' per il sostegno e la formazione delle rappresentanze delle alunne e degli alunni nonche' dei genitori, al fine di garantire l'esercizio del loro incarico istituzionale.