Art. 22 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1.  La  Giunta  provinciale  definisce  criteri  generali  per   la
valutazione degli alunni e delle alunne delle scuole professionali. 
  2. Gli organi  collegiali  delle  scuole  professionali  in  carica
all'entrata in vigore del presente regolamento decadono il 31  agosto
2018, ad eccezione del consiglio di direzione, che rimane  in  carica
fino all'insediamento del nuovo consiglio di istituto. 
  3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, lo statuto
e' deliberato dal consiglio di direzione uscente con  la  maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti; i  genitori  e  gli  alunni  e  le
alunne vanno coinvolti nell'elaborazione dello  statuto.  Lo  statuto
entra in vigore il 1° ottobre 2018. 
  4. Le disposizioni provinciali dello statuto dello studente e della
studentessa trovano applicazione anche per le scuole professionali.