Art. 23 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto del presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, con effetto dal 1° settembre 2018; b) articoli 4, 5, 5-bis e 6 del decreto del presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, con effetto dal giorno dell'approvazione dei criteri di cui all'art. 22, comma 1, del presente regolamento.