Art. 23 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto del presidente
della Giunta provinciale  22  dicembre  1994,  n.  63,  e  successive
modifiche, con effetto dal 1° settembre 2018; 
    b) articoli 4, 5, 5-bis e 6  del  decreto  del  presidente  della
Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e  successive  modifiche,
con effetto dal giorno dell'approvazione dei criteri di cui  all'art.
22, comma 1, del presente regolamento.