Art. 3 
 
                Autonomia delle scuole professionali 
 
  1. Le scuole professionali autonome, di seguito  denominate  scuole
professionali, esercitano autonomia organizzativa e didattica nonche'
finanziaria  e  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
provinciale 24 settembre 2010, n. 11. 
  2. Le scuole professionali  sono  responsabili,  nel  rispetto  del
piano formativo definito dalla Giunta provinciale, per la definizione
e la realizzazione  della  propria  offerta  formativa.  A  tal  fine
interagiscono anche con altre scuole,  con  le  rispettive  direzioni
provinciali e con le  associazioni  imprenditoriali,  promuovendo  il
raccordo fra le esigenze e le potenzialita' individuali della persona
con gli obiettivi generali del sistema di istruzione. 
  3. L'autonomia delle scuole professionali e' garanzia  di  liberta'
di insegnamento e  di  pluralismo  culturale  e  si  sostanzia  nella
progettazione  e  nella  realizzazione  di  interventi  educativi  di
istruzione e formazione mirati allo sviluppo della  persona  umana  e
allo sviluppo professionale. Gli interventi tengono conto dei diversi
contesti, della domanda  delle  famiglie  e  dell'individualita'  dei
soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo  formativo,
coerentemente con le finalita' e gli obiettivi generali  del  sistema
educativo di istruzione e formazione e con l'esigenza  di  migliorare
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.