Art. 5 
 
                          Offerta formativa 
 
  1. Per  l'offerta  formativa  delle  scuole  professionali  trovano
applicazione  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  provinciale  12
novembre 1992, n. 40, e successive modiche, alla legge provinciale 10
agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, e all'art. 10 della legge
provinciale 24 settembre 2010, n. 11.