Art. 8 
 
                           Reti di scuole 
 
  1. Le scuole professionali possono collegarsi, tra loro  e  con  le
scuole a carattere statale,  mediante  un  accordo  di  rete  per  il
raggiungimento di proprie  finalita'  istituzionali  condivise  sulla
base di progetti concordati. 
  2.  L'accordo  puo'  avere  ad  oggetto  attivita'  didattiche,  di
ricerca,  sviluppo  e  sperimentazione,  formazione  e  aggiornamento
interno, amministrazione e organizzazione nonche' di acquisto di beni
e servizi, come prevedere lo scambio temporaneo  di  docenti  tra  le
scuole professionali con le modalita' che saranno stabilite  in  sede
di contrattazione collettiva. 
  3. L'accordo e' approvato dal consiglio di istituto e,  se  prevede
attivita' didattiche, di  ricerca,  sviluppo  e  sperimentazione,  di
formazione e aggiornamento interno, anche dal  collegio  dei  docenti
delle scuole professionali  interessate,  per  la  parte  di  propria
competenza. 
  4. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici  di  istituto
possono essere  definiti  in  modo  da  consentire  l'affidamento  di
compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e  di  gestione
dei  laboratori  a  personale  dotato  di  documentate  esperienze  e
competenze specifiche. 
  5.  L'accordo  tra  le  scuole  collegate  in  rete  individua   le
competenze dell'organo responsabile della gestione  delle  risorse  e
del raggiungimento delle finalita' del progetto  nonche'  le  risorse
professionali e finanziarie messe a  disposizione  della  rete  dalle
singole scuole. 
  6. Le scuole professionali,  sia  singolarmente  sia  collegate  in
rete, possono stipulare convenzioni con universita', con istituzioni,
enti, imprese, associazioni o con singoli esperti, che intendono dare
il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 
  7. Le scuole professionali possono, altresi', aderire ad accordi  e
convenzioni per partecipare a progetti formativi  a  livello  locale,
nazionale e internazionale. 
  8. Le scuole professionali possono costituire o aderire a  consorzi
pubblici e privati  per  assolvere  compiti  di  carattere  formativo
coerenti col proprio piano triennale dell'offerta formativa.