Art. 8 Reti di scuole 1. Le scuole professionali possono collegarsi, tra loro e con le scuole a carattere statale, mediante un accordo di rete per il raggiungimento di proprie finalita' istituzionali condivise sulla base di progetti concordati. 2. L'accordo puo' avere ad oggetto attivita' didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, formazione e aggiornamento interno, amministrazione e organizzazione nonche' di acquisto di beni e servizi, come prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le scuole professionali con le modalita' che saranno stabilite in sede di contrattazione collettiva. 3. L'accordo e' approvato dal consiglio di istituto e, se prevede attivita' didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, anche dal collegio dei docenti delle scuole professionali interessate, per la parte di propria competenza. 4. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori a personale dotato di documentate esperienze e competenze specifiche. 5. L'accordo tra le scuole collegate in rete individua le competenze dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita' del progetto nonche' le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole scuole. 6. Le scuole professionali, sia singolarmente sia collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita', con istituzioni, enti, imprese, associazioni o con singoli esperti, che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 7. Le scuole professionali possono, altresi', aderire ad accordi e convenzioni per partecipare a progetti formativi a livello locale, nazionale e internazionale. 8. Le scuole professionali possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti col proprio piano triennale dell'offerta formativa.