Art. 9 
 
                      Autonomia amministrativa 
 
  1. Le scuole  professionali  provvedono  a  tutti  gli  adempimenti
relativi alla carriera scolastica  degli  alunni  e  delle  alunne  e
disciplinano, a norma delle disposizioni vigenti, le  iscrizioni,  le
frequenze,  le  certificazioni,  la  valutazione  e  i  provvedimenti
disciplinari, secondo quanto previsto in materia dallo statuto  degli
studenti e delle studentesse. 
  2. Alle scuole professionali sono attribuite le  funzioni  relative
alla gestione del bilancio e  all'amministrazione  del  patrimonio  e
delle strutture.