Art. 9 Contributi regionali 1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).