Art. 2 
  Il comma 8 dell'art. 9 del decreto del presidente  della  provincia
16 agosto 2017, n. 29, e' cosi' sostituito: 
  «8. Qualora il Comune definisca  una  categoria  di  uso  agricolo,
devono essere determinate almeno due  classi  tariffarie  basate  sul
consumo,  in  modo  che  esse  incidano  in  modo  significativo  nel
conteggio e delle quali  la  tariffa  inferiore,  ossia  la  "tariffa
agricola base", ammonti almeno alla "tariffa domestica agevolata". Il
Comune  puo'  istituire  la  "tariffa   per   abbeveraggio   ridotta"
indipendentemente dall'istituzione della categoria di  uso  agricolo,
da calcolare sul consumo di  acqua  potabile  rilevato  con  apposito
contatore  montato  presso  la  stalla  o,  in  assenza  di  apposito
contatore presso la stalla, fino ad un consumo annuo  di  35  m³  per
UBA. La "tariffa per abbeveraggio ridotta" deve essere inferiore alla
"tariffa  unica  basata  sul  consumo"  o  alla  "tariffa   domestica
agevolata" o, se prevista, alla "tariffa agricola base".». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
    Bolzano, 21 settembre 2018 
 
                           Il Presidente della provincia: Kompatscher 
  (Omissis).