Art. 11 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29 del 1995 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1995,  n.
29 (Riordinamento  dell'Istituto  dei  beni  artistici,  culturali  e
naturali  della  Regione  Emilia-Romagna),  la  parola:   «sei»,   e'
sostituita dalla seguente: «quattro».