Art. 11 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29 del 1995 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), la parola: «sei», e' sostituita dalla seguente: «quattro».