Art. 13 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000
e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. L'Istituto regionale per  i  beni  artistici,  culturali  e
naturali svolge altresi' le seguenti funzioni: 
    a)  promuove  la  rilevazione  dei  patrimoni   bibliografici   e
documentari  esistenti  nel  territorio  regionale  indipendentemente
dalla loro afferenza istituzionale; 
    b)   costituisce   il   catalogo    unico    delle    biblioteche
emiliano-romagnole,  avvalendosi  delle  tecnologie  informatiche   e
telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali,
con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali,
con gli istituti centrali del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali,  con  le  altre  regioni  e  le  universita'  al  fine  di
permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra  le  banche  dati
regionali e nazionali; 
    c) supporta, con attivita' di consulenza, l'organizzazione  e  lo
sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di  standard
di servizio da conseguire; 
    d)   esprime   parere   circa   l'organizzazione   bibliotecaria,
l'istituzione o la riorganizzazione  istituzionale  e  funzionale  di
biblioteche, archivi, mediateche, centri di  documentazione  e  nuovi
servizi; 
    e) coopera con gli istituti centrali del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali per la conservazione e per gli  interventi  di
prevenzione,  riproduzione  e  restauro  del  patrimonio  librario  e
documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o
di pregio.».