Art. 13 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000 1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali svolge altresi' le seguenti funzioni: a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale; b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con le altre regioni e le universita' al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali; c) supporta, con attivita' di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire; d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi; e) coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.».