Art. 15 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2017 
 
  1. Il punto 1) della lettera a) e il punto 1) della lettera b)  del
comma 2 dell'art. 3 della legge  regionale  23  giugno  2017,  n.  11
(Sostegno all'editoria locale), sono soppressi. 
  2. Alla fine della lettera e) del comma 4 della legge regionale  n.
11 del 2017, sono aggiunte le seguenti parole: «secondo la  normativa
vigente». 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della  legge  regionale  n.  11  del
2017, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Il Comitato regionale per le  comunicazioni  della  Regione
Emilia-Romagna   (CORECOM),   previo   accertamento    dell'effettiva
sussistenza dei requisiti previsti nel  presente  articolo,  cura  la
tenuta dell'elenco delle imprese ammissibili agli interventi  di  cui
all'art. 6, comma 1,  indicando,  per  ognuna  di  esse,  i  punteggi
relativi ai requisiti richiesti.».