Art. 19 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2017 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole: «fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo».