Art. 19 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2017 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2017,  le
parole: «fatto salvo quanto previsto dai commi 5  e  6  del  presente
articolo»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fatto  salvo  quanto
previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo».