Art. 2 
 
                             Abrogazioni 
 
  1.  Sono  o  rimangono  abrogati  le  leggi,  i  regolamenti  e  le
disposizioni normative regionali di cui all'Allegato A. 
  2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di
cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge,  compresi  quelli  di
carattere sanzionatorio e  quelli  di  esecuzione  degli  impegni  di
spesa. 
  3. In conformita' con i principi generali  dell'ordinamento,  salvo
diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti
e di disposizioni normative regionali attuata con la  presente  legge
non determina la reviviscenza di disposizioni modificate  o  abrogate
dalle stesse.  Pertanto  restano  comunque  in  vigore  le  modifiche
normative operate dalle disposizioni abrogate. 
  4. In conformita' a quanto previsto dall'art. 102, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59), restano  soppresse  le  funzioni  amministrative  della  Regione
Emilia-Romagna in materia di consigli di disciplina di  cui  all'art.
54 del regio decreto 8 gennaio  1931,  n.  148  (Coordinamento  delle
norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi  del  lavoro
con quelle sul trattamento giuridico-economico  del  personale  delle
ferrovie, tramvie  e  linee  di  navigazione  interna  in  regime  di
concessione), gia' di competenza delle province.