Art. 2 Abrogazioni 1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'Allegato A. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa. 3. In conformita' con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate. 4. In conformita' a quanto previsto dall'art. 102, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), restano soppresse le funzioni amministrative della Regione Emilia-Romagna in materia di consigli di disciplina di cui all'art. 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), gia' di competenza delle province.