Art. 21 Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 24 del 2017 1. Il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 24 del 2017, e' sostituito dal seguente: «1. Per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonche' per la verifica e l'adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'art. 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della presente legge, integrato secondo quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004.». 2. Il comma 2 dell'art. 65 della legge regionale n. 24 del 2017, e' abrogato.