Art. 21 
 
          Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 24 
                              del 2017 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 24 del 2017, e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Per l'elaborazione e l'approvazione  delle  varianti  al  PTPR,
nonche'  per  la  verifica  e  l'adeguamento   della   pianificazione
paesaggistica regionale di cui all'art. 156 del  decreto  legislativo
n. 42 del 2004, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli
articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della presente legge, integrato  secondo
quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143,  comma  2,  dello
stesso decreto legislativo n. 42 del 2004.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 65 della legge regionale n. 24 del 2017, e'
abrogato.