Art. 23 Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 24 del 2017 1. Al comma 6 dell'art. 70 della legge regionale n. 24 del 2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione», sono sostituite dalle seguenti: «il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione»; b) le parole: «e 159», sono soppresse.