Art. 23 
 
          Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 24 
                              del 2017 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 70 della legge regionale n.  24  del  2017,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole:  «gli  strumenti  di  pianificazione  paesaggistica
costituiscono primario parametro  di  valutazione»,  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «il  PTPR  e  gli   strumenti   di   pianificazione
territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso
PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione»; 
    b) le parole: «e 159», sono soppresse.