Art. 24 Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017 1. Il comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, la Citta' metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.». 2. Il comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, e' sostituito dal seguente: «4. I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi, di cui alla legge regionale n. 6 del 2005, ed ai Piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000, tra cui i Piani infraregionali delle attivita' estrattive (PIAE), di cui all'art. 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attivita' estrattive), ed i Piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), di cui all'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'art. 43. Per i Piani territoriali dei parchi tale procedimento e' integrato dalle disposizioni di cui al comma 4-ter.». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente legge e l'efficacia del sistema di governo del territorio. 4-ter. Fino alla ridefinizione di cui al comma 4-bis, per l'approvazione dei Piani territoriali dei parchi e delle relative varianti si applica il procedimento di cui all'art. 43 integrato dalle seguenti disposizioni: a) l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all'ente di gestione del parco; b) l'adozione e l'approvazione del piano, ai sensi dell'art. 46, competono al soggetto di area vasta di cui all'art. 42, comma 2, ovvero alla Citta' metropolitana di Bologna, sul cui territorio si estende il parco; c) l'ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all'art. 45, comma 3, trasmette all'amministrazione di cui alla lettera b) le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attivita' di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare; d) l'organo di governo dell'amministrazione di cui alla lettera b), entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all'organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell'art. 45, comma 9; e) non si applicano le disposizioni sulla possibilita' di anticipazione degli effetti di salvaguardia, di cui all'art. 45, comma 2, secondo periodo, e sulla possibilita' di accordi con i privati, di cui all'art. 45, comma 7; f) nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di piu' ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalita' con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.».