Art. 24 
 
          Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 24 
                              del 2017 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione, la Citta' metropolitana di  Bologna  e  i  soggetti
area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di
pianificazione territoriale  alle  previsioni  della  presente  legge
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il
medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti
specifiche ai piani vigenti.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, e'
sostituito dal seguente: 
  «4. I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore
della presente legge relativi ai  PTCP,  ai  Piani  territoriali  dei
parchi, di cui alla legge regionale  n.  6  del  2005,  ed  ai  Piani
territoriali  settoriali  la  cui  disciplina  legislativa  regionale
rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000,
tra cui i Piani infraregionali delle attivita' estrattive (PIAE),  di
cui  all'art.  6  della  legge  regionale  18  luglio  1991,  n.   17
(Disciplina delle attivita' estrattive), ed i  Piani  provinciali  di
localizzazione dell'emittenza radio  e  televisiva  (PLERT),  di  cui
all'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la
tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico),  possono  essere  ultimati  secondo  la   medesima
disciplina   previgente,   in   alternativa   all'applicazione    del
procedimento di cui all'art. 43. Per i Piani territoriali dei  parchi
tale procedimento e' integrato dalle disposizioni  di  cui  al  comma
4-ter.». 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 76 della legge  regionale  n.  24  del
2017, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali
dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti  di
pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente  legge
e l'efficacia del sistema di governo del territorio. 
  4-ter.  Fino  alla  ridefinizione  di  cui  al  comma  4-bis,   per
l'approvazione dei Piani territoriali dei  parchi  e  delle  relative
varianti si applica il procedimento  di  cui  all'art.  43  integrato
dalle seguenti disposizioni: 
  a) l'elaborazione e l'assunzione  della  proposta  di  piano  e  le
relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a
8, competono all'ente di gestione del parco; 
  b) l'adozione e l'approvazione del piano, ai  sensi  dell'art.  46,
competono al soggetto di area vasta di  cui  all'art.  42,  comma  2,
ovvero alla Citta' metropolitana di Bologna, sul  cui  territorio  si
estende il parco; 
  c) l'ente di  gestione  del  parco,  entro  sessanta  giorni  dalla
scadenza del termine  di  deposito  di  cui  all'art.  45,  comma  3,
trasmette all'amministrazione di  cui  alla  lettera  b)  le  proprie
valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti
delle eventuali attivita' di consultazione attuate,  unitamente  agli
elaborati della conseguente proposta di piano da adottare; 
  d) l'organo di governo dell'amministrazione di cui alla lettera b),
entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'ente di
gestione del parco, di cui alla lettera c),  e  sottopone  all'organo
consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi  dell'art.  45,
comma 9; 
  e)  non  si  applicano  le  disposizioni  sulla   possibilita'   di
anticipazione degli effetti di  salvaguardia,  di  cui  all'art.  45,
comma 2, secondo periodo, e  sulla  possibilita'  di  accordi  con  i
privati, di cui all'art. 45, comma 7; 
  f) nel caso in cui il parco  si  estenda  sul  territorio  di  piu'
ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale  sono  definite
le modalita' con cui  le  amministrazioni  di  cui  alla  lettera  b)
concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.».