Art. 26 
 
      Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39 del 1983 
 
  1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 39 del 1983,
e' abrogato. 
  2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge  regionale  n.  39  del
1983, e' sostituito dal seguente: 
  «2. La formazione degli operatori di cui  alla  presente  legge  si
realizza  mediante   attivita'   diretta   al   conseguimento   delle
abilitazioni  all'esercizio  professionale   previste   dalle   leggi
statali.».