Art. 26 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39 del 1983 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 39 del 1983, e' abrogato. 2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 39 del 1983, e' sostituito dal seguente: «2. La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attivita' diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali.».