Art. 27 
 
        Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 39 
                              del 1983 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale n. 39 del 1983, e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 4 (Scuole e corsi di formazione delle arti  ausiliarie  delle
professioni sanitarie). - 1. La Regione  Emilia-Romagna,  sulla  base
alle esigenze  del  mercato  del  lavoro  pubblico  e  privato,  puo'
autorizzare l'apertura di  nuove  scuole  o  l'istituzione  di  corsi
presso strutture pubbliche nonche' presso enti e istituti privati. 
  2.  L'autorizzazione  all'istituzione  di  corsi  sperimentali  per
ottici di durata biennale di cui all'art. 8 del decreto  ministeriale
28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per
l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico  nonche'
per la durata e la  conclusione  dei  corsi  stessi)  e'  subordinata
all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della
salute.».