Art. 27 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 39 del 1983 1. L'art. 4 della legge regionale n. 39 del 1983, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie). - 1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, puo' autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi presso strutture pubbliche nonche' presso enti e istituti privati. 2. L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonche' per la durata e la conclusione dei corsi stessi) e' subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.».