Art. 28 
 
        Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 39 
                              del 1983 
 
  1. L'art. 5 della legge regionale n. 39 del 1983, e' sostituito dal
seguente: 
  «Art.  5  (Domanda  di  autorizzazione).  -  1.   Le   domande   di
autorizzazione all'apertura di scuole e alla  istituzione  di  corsi,
debbono essere presentate, da parte  del  gestore  persona  fisica  o
rappresentante legale dell'ente,  alla  giunta  regionale,  corredate
della seguente documentazione: 
  a) attestazione della titolarita' della gestione; 
  b) piano dell'offerta formativa conforme agli  ordinamenti  e  alle
disposizioni vigenti; 
  c) dettagliata relazione sulla  disponibilita'  dei  locali,  degli
arredi  e  delle   attrezzature   da   destinare   allo   svolgimento
dell'attivita' didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi
alle norme vigenti; 
  d)  elenco  numerico  del  personale  direttivo   e   docente   con
l'indicazione delle relative qualifiche; 
  e) indicazione dei servizi presso i quali gli  studenti  compiranno
il tirocinio; 
  f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da  ammettere
in relazione alla capacita' delle strutture didattiche; 
  g) regolamento della scuola o dei corsi da istituire; 
  h)  indicazione  dei  mezzi  finanziari  per   l'impianto   ed   il
funzionamento delle scuole e dei corsi. 
  2.  La  giunta  regionale,  con   proprio   atto,   disciplina   il
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni  di  cui  al  comma
1.».