Art. 28 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 39 del 1983 1. L'art. 5 della legge regionale n. 39 del 1983, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Domanda di autorizzazione). - 1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla giunta regionale, corredate della seguente documentazione: a) attestazione della titolarita' della gestione; b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; c) dettagliata relazione sulla disponibilita' dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attivita' didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti; d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche; e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio; f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacita' delle strutture didattiche; g) regolamento della scuola o dei corsi da istituire; h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi. 2. La giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.».