Art. 29 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 39 del 1983 1. L'art. 6 della legge regionale n. 39 del 1983, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Revoca). - 1. La giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalita'. In tal caso la giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento. 2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.».