Art. 29 
 
        Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 39 
                              del 1983 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale n. 39 del 1983, e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 6 (Revoca). -  1.  La  giunta  regionale  dispone  la  revoca
dell'autorizzazione o  la  temporanea  chiusura  di  scuole  o  corsi
qualora  vengano  meno  le  condizioni   essenziali   per   il   loro
funzionamento, non vengano mantenuti i  requisiti  richiesti,  e  non
siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza  e  legalita'.
In tal caso la giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a
garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di
svolgimento. 
  2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione
delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.».