Art. 3 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998 1. Al comma 1, lettera i-bis) dell'art. 9 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole: «sociosanitarie e amministrative», sono aggiunte le seguenti: «con condizioni di trasporto dignitoso e adeguato, a tutela soprattutto degli utenti "deboli" quali minori e disabili.».