Art. 3 
 
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998 
 
  1. Al comma 1, lettera i-bis) dell'art. 9 della legge  regionale  2
ottobre 1998, n.  30  (Disciplina  generale  del  trasporto  pubblico
regionale   e   locale),   dopo   le   parole:   «sociosanitarie    e
amministrative»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «con  condizioni  di
trasporto dignitoso e adeguato, a  tutela  soprattutto  degli  utenti
"deboli" quali minori e disabili.».