Art. 30 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 39 del 1983 1. L'art. 7 della legge regionale n. 39 del 1983, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Ordinamento delle scuole). - 1. L'ordinamento interno delle scuole e' disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per: a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti; b) lo svolgimento dell'insegnamento; c) lo svolgimento del tirocinio; d) il controllo delle frequenze; e) il passaggio da un anno di corso al successivo; f) la valutazione dell'apprendimento.».