Art. 30 
 
        Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 39 
                              del 1983 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale n. 39 del 1983, e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 7 (Ordinamento delle  scuole).  -  1.  L'ordinamento  interno
delle  scuole  e'  disciplinato  da  un  regolamento  che  detta,  in
particolare, norme per: 
  a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti; 
  b) lo svolgimento dell'insegnamento; 
  c) lo svolgimento del tirocinio; 
  d) il controllo delle frequenze; 
  e) il passaggio da un anno di corso al successivo; 
  f) la valutazione dell'apprendimento.».