Art. 34 
 
      Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2003 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2003,  le
parole: «Fermo restando quanto previsto dal  decreto  legislativo  n.
155 del 1997», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Nel  rispetto  di
quanto previsto dall'Allegato II, Capitolo XII, del regolamento  (CE)
n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull'igiene dei prodotti alimentari».