Art. 34 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2003 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997», sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato II, Capitolo XII, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari».