Art. 36 
 
        Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 17 
                              del 2007 
 
  1.  L'art.  7  della  legge  regionale  27  luglio  2007,   n.   17
(Disposizioni  in  materia  di  prevenzione,  cura  e  controllo  del
tabagismo), e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  (Clausola  valutativa).  -  1.  L'Assemblea   legislativa
monitora l'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in
relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'art. 1. A tal fine,
con  cadenza  quinquennale,  la  giunta  presenta  alla   commissione
assembleare competente una apposita relazione.».