Art. 36 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 17 del 2007 1. L'art. 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo), e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Clausola valutativa). - 1. L'Assemblea legislativa monitora l'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'art. 1. A tal fine, con cadenza quinquennale, la giunta presenta alla commissione assembleare competente una apposita relazione.».