Art. 37 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2016 1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali), e' aggiunto il seguente: «4-bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 4, e' prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile.».