Art. 37 
 
      Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2016 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo  2016,
n. 2 (Norme regionali in materia  di  organizzazione  degli  esercizi
farmaceutici  e  di  prenotazioni   di   prestazioni   specialistiche
ambulatoriali), e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso  la  quale
poter assegnare la sede farmaceutica per  il  privato  esercizio,  il
termine di cui al comma 4, e' prorogato fino  all'approvazione  della
prima graduatoria utile.».