Art. 38 
 
      Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 
 
  1. Il  secondo  periodo  del  comma  7  dell'art.  13  della  legge
regionale n. 2 del 2016 e' sostituito  dal  seguente:  «La  normativa
nazionale  che  disciplina  il  diritto  addizionale   spettante   al
farmacista si applica sia in caso di  dispensazione  di  uno  o  piu'
medicinali, sia in caso di erogazione degli altri  prodotti  indicati
nel presente comma.».