Art. 38 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 1. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 e' sostituito dal seguente: «La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o piu' medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati nel presente comma.».