Art. 39 
 
              Disposizioni in merito ai comuni montani 
 
  1. I divieti  posti  dalla  normativa  regionale  di  tutela  della
qualita' dell'aria per i comuni la cui quota altimetrica e' inferiore
a 300 metri non si applicano comunque ai comuni individuati ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 20  gennaio  2004,  n.  2
(Legge per la montagna)  a  condizione  che  il  territorio  non  sia
ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a  procedura  di
infrazione comunitaria  per  il  superamento  dei  valori  limite  di
qualita' dell'aria. La disposizione che precede si applica  anche  ai
comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi
istitutive limitatamente  agli  ambiti  territoriali  dei  comuni  di
origine individuati come zone montane ai sensi dell'art. 1, comma  5,
della legge regionale n. 2 del 2004.