Art. 39 Disposizioni in merito ai comuni montani 1. I divieti posti dalla normativa regionale di tutela della qualita' dell'aria per i comuni la cui quota altimetrica e' inferiore a 300 metri non si applicano comunque ai comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria. La disposizione che precede si applica anche ai comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi istitutive limitatamente agli ambiti territoriali dei comuni di origine individuati come zone montane ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004.