Art. 41 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 39  e  all'art.  40  entrano  in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione della  presente  legge
nel Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna
(BURERT). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 22 ottobre 2018 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).