Art. 41 Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui all'art. 39 e all'art. 40 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 22 ottobre 2018 BONACCINI (Omissis).