Art. 5 Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001 1. Il primo periodo del comma 6-bis dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), e' sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'assegnatario autore di delitti di violenza domestica e' dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di erp, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.». 2. Al primo periodo del comma 6-ter dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: «fino alla definizione del procedimento penale», sono inserite le seguenti: «o fino alla durata dell'allontanamento disposto in sede civile».