Art. 5 
 
          Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 24 
                              del 2001 
 
  1. Il primo periodo  del  comma  6-bis  dell'art.  30  della  legge
regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina  generale  dell'intervento
pubblico nel settore abitativo), e'  sostituito  dal  seguente:  «Nei
confronti dell'assegnatario autore di delitti di  violenza  domestica
e' dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di erp, ai
sensi dell'art.  3-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93
(Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento  delle  province),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.». 
  2. Al primo periodo  del  comma  6-ter  dell'art.  30  della  legge
regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: «fino alla definizione  del
procedimento penale», sono inserite le seguenti: «o fino alla  durata
dell'allontanamento disposto in sede civile».