Art. 7 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 
 
  1. Dopo l'art. 32 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge
quadro per la parita' e contro  le  discriminazioni  di  genere),  e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art. 32-bis (Disposizioni organizzative sulla  consigliera  o  sul
consigliere di parita' regionale). - 1. L'ufficio della consigliera o
del consigliere di parita' regionale, di cui al Libro I,  Titolo  II,
Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6  della  legge
28 novembre 2005, n. 246), ha sede presso l'assemblea  legislativa  e
si avvale della struttura di supporto agli istituti  di  garanzia  di
cui all'art. 16-bis della legge regionale 16  dicembre  2003,  n.  25
(Norme  sul  difensore  civico  regionale.  Abrogazione  della  legge
regionale 21 marzo  1995,  n.  15  (Nuova  disciplina  del  difensore
civico)). 
  2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la  consigliera  o  il
consigliere  di   parita'   regionale   opera   in   collegamento   e
collaborazione con gli organismi di garanzia nominati  dall'assemblea
legislativa, con la  commissione  assembleare  per  la  parita'  e  i
diritti delle persone e con gli assessorati regionali competenti  per
materia.   Si   avvale,    altresi',    dei    risultati    derivanti
dall'applicazione degli strumenti del sistema  paritario  di  cui  al
Titolo  X  della  presente  legge,  al  fine  di   contribuire   alla
realizzazione delle finalita' di cui all'art. 2. 
  3. La consigliera o il consigliere di parita' regionale  predispone
annualmente una relazione sull'attivita'  svolta  che,  corredata  da
osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni  normative
ed amministrative da  adottare,  sara'  presentata  alla  commissione
assembleare per la parita' e i diritti delle persone. La  commissione
potra'   richiedere   all'ufficio   di   presidenza    dell'assemblea
legislativa di sottoporre la relazione all'esame dell'assemblea. 
  4. La rete regionale delle consigliere o dei consiglieri di parita'
provinciali,  coordinata  dalla  consigliera  o  dal  consigliere  di
parita'  regionale,  opera  al   fine   di   rafforzare   l'efficacia
dell'azione di  prevenzione  e  contrasto  alle  discriminazioni  nei
luoghi di lavoro, di  favorire  lo  scambio  di  esperienze  e  buone
prassi,  nonche'  di  potenziare  il  raccordo  con   gli   organismi
competenti per materia. 
  5.  L'assemblea  legislativa  procede  alla  designazione,  di  cui
all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006, di una
consigliera o di un consigliere  di  parita'  effettiva/o  e  di  una
consigliera o di un consigliere di  parita'  supplente,  su  proposta
della commissione assembleare  per  la  parita'  e  i  diritti  delle
persone,  previo  espletamento,  da  parte  del  competente  servizio
dell'assemblea  legislativa,  di   una   procedura   di   valutazione
comparativa sulla base di un avviso pubblico. 
  6. La giunta provvede, previa intesa con  l'ufficio  di  presidenza
dell'assemblea  legislativa,  a  trasferire  in  capo   all'assemblea
legislativa le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  attribuite
all'ufficio della consigliera o del consigliere di parita'  regionale
per l'esercizio in corso e garantisce  tale  disponibilita'  per  gli
esercizi successivi di attivita' dell'ufficio della consigliera o del
consigliere di parita'. Nell'ambito dell'intesa saranno  definite  le
modalita' tecniche e la  decorrenza  degli  adempimenti  connessi  al
trasferimento dell'ufficio della consigliera  o  del  consigliere  di
parita' regionale. La giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,
con  proprio  atto,  alle  variazioni  di  bilancio  che  si  rendano
necessarie.».