Art. 8 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 13 del 2015 1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), le parole: «di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti)». 2. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 13 del 2015, dopo le parole: «(Disciplina delle attivita' estrattive)», sono aggiunte le seguenti: «nonche' le funzioni di pianificazione della localizzazione dell'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)».