Art. 8 
 
          Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 13 
                              del 2015 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n.
13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e  disposizioni
su Citta' metropolitana di Bologna, province, comuni e loro  unioni),
le parole: «di cui all'art. 5, comma  2,  della  legge  regionale  18
maggio  1999,  n.  9  (Disciplina  della  procedura  di   valutazione
dell'impatto ambientale)», sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui
all'art. 7, comma 2, della legge  regionale  20  aprile  2018,  n.  4
(Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti)». 
  2. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n.  13  del  2015,
dopo le  parole:  «(Disciplina  delle  attivita'  estrattive)»,  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' le funzioni  di  pianificazione  della
localizzazione dell'emittenza radio e televisiva di  cui  all'art.  3
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30  (Norme  per  la  tutela
della  salute  e  la  salvaguardia  dell'ambiente   dall'inquinamento
elettromagnetico)».