Art. 9 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18 del 2016 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 2016, n.
18  (Testo  unico  per  la  promozione  della  legalita'  e  per   la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia  responsabili),  la
parola: «annualmente», e' sostituita dalle seguenti: «ogni due anni».