Art. 9 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18 del 2016 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalita' e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), la parola: «annualmente», e' sostituita dalle seguenti: «ogni due anni».