Art. 2 
 
                        Modifiche all'Art. 6. 
                della legge regionale n. 12 del 1999 
 
  1. la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 6 della legge  regionale
25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su  aree
pubbliche in attuazione del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114) e' sostituita dalla seguente: 
    «c-bis)  mercatini  degli  hobbisti:  i  mercati,  le  fiere,  le
manifestazioni  fieristiche  e  le  altre  manifestazioni,   comunque
denominate, sulle aree pubbliche, o  sulle  aree  private  aperte  al
pubblico indifferenziato, dirette anche  alla  vendita,  al  baratto,
alla proposta o all'esposizione di  merci,  nelle  quali  partecipano
anche gli operatori non professionali del commercio, non in  possesso
delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3.  I  mercatini  degli
hobbisti sono disciplinati dall'art. 7-bis;». 
  2. Dopo la lettera c-bis) del  comma  1  dell'art.  6  della  legge
regionale n. 12 del 1999, e' inserita la seguente: 
    «c-ter)  mercatini  storici  con  hobbisti:  i  mercatini   degli
hobbisti  che,  alla  data  dell'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, si  svolgono  da  almeno  dieci  anni  nei  comuni  con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei comuni con  popolazione
pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli  ultimi  5  anni,
per fusione di comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. La
giunta  regionale  approva  le  modalita'  per  l'individuazione  dei
mercatini storici con hobbisti. L'elenco di  tali  manifestazioni  e'
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale   telematico   della   Regione
Emilia-Romagna. I mercatini storici con  hobbisti  sono  disciplinati
dall'art. 7-bis;».