Art. 2 Modifiche all'Art. 6. della legge regionale n. 12 del 1999 1. la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e' sostituita dalla seguente: «c-bis) mercatini degli hobbisti: i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non professionali del commercio, non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art. 7-bis;». 2. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 1999, e' inserita la seguente: «c-ter) mercatini storici con hobbisti: i mercatini degli hobbisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, si svolgono da almeno dieci anni nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi 5 anni, per fusione di comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. La giunta regionale approva le modalita' per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti. L'elenco di tali manifestazioni e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna. I mercatini storici con hobbisti sono disciplinati dall'art. 7-bis;».