Art. 3 Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 1. Il comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999, e' cosi' sostituito: «1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c-bis) e lettera c-ter)». 2. Il comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 e' sostituito dal seguente: «3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attivita' descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalita' e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal comune di residenza, oppure dal comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.». 3. Il comma 5 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 e' sostituito dal seguente: «5. Il tesserino identificativo ha validita' di un anno ed e' rilasciato per non piu' di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unita' immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui i rilascio e' soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non e' cedibile o trasferibile ed e' esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo». 4. Al comma 6 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999, la parola «dieci» e' sostituita da «trenta». 5. Al comma 7 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione spettano al comune ospitante, che ne stabilisce le modalita' operative.». 6. Al comma 8 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999, dopo le parole «I comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti» sono inserite le seguenti: «e i mercatini storici con hobbisti». 7. Al comma 8 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I comuni trasmettono annualmente alla regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonche' un elenco riepilogativo concernente l'attivita' di vigilanza svolta e le sue risultanze. I dati sono messi a disposizione dell'agenzia delle entrate per i controlli di competenza». 8. Al comma 10 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999, la cifra «100,00» e' sostituita con «250,00». 9. Al comma 12, lettera c), dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999, la cifra «100,00» e' sostituita con «250,00».