Art. 3 
 
                      Modifiche all'art. 7-bis 
                della legge regionale n. 12 del 1999 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999,
e' cosi' sostituito: 
    «1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non
professionali   del   commercio   che   non   essendo   in   possesso
dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3,  vendono,  barattano,
propongono o espongono, in modo saltuario ed  occasionale,  merci  di
modico valore. Essi possono operare solo nei  mercatini  aperti  alla
partecipazione degli hobbisti di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera
c-bis) e lettera c-ter)». 
  2. Il comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del  1999
e' sostituito dal seguente: 
    «3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  71
del decreto legislativo n. 59  del  2010,  per  svolgere  l'attivita'
descritta nel comma 1 devono  essere  in  possesso  di  un  tesserino
identificativo contenente generalita' e foto, oltre a trenta appositi
spazi per la vidimazione,  di  cui  dieci  per  la  partecipazione  a
mercatini degli hobbisti e venti per la  partecipazione  a  mercatini
storici con hobbisti, rilasciato dal comune di residenza, oppure  dal
comune capoluogo della Regione  Emilia-Romagna  per  i  residenti  in
altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione  a  mercatini
storici  con  hobbisti,  eventuali  spazi  non  utilizzati   per   la
partecipazione a mercatini degli hobbisti possono  essere  utilizzati
per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.». 
  3. Il comma 5 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del  1999
e' sostituito dal seguente: 
    «5. Il tesserino identificativo ha validita' di  un  anno  ed  e'
rilasciato per non piu' di una volta all'anno per nucleo di residenti
nella stessa unita' immobiliare e per un  massimo  di  quattro  anni,
anche non consecutivi; tale tesserino, il cui i rilascio e'  soggetto
al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a
euro 100,00, non e' cedibile o trasferibile ed e' esposto, unitamente
all'elenco della merce in esposizione, durante la  manifestazione  in
modo visibile e leggibile al  pubblico  e  agli  organi  preposti  al
controllo». 
  4. Al comma 6 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999,
la parola «dieci» e' sostituita da «trenta». 
  5. Al comma 7 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche  nell'ipotesi  in
cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi,
il controllo e la vidimazione spettano al comune  ospitante,  che  ne
stabilisce le modalita' operative.». 
  6. Al comma 8 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999,
dopo le parole «I comuni istituiscono  i  mercatini  degli  hobbisti»
sono inserite le seguenti: «e i mercatini storici con hobbisti». 
  7. Al comma 8 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «I  comuni  trasmettono
annualmente alla regione gli elenchi dei  tesserini  rilasciati,  dei
mercatini  degli  hobbisti  e  dei  mercatini  storici  con  hobbisti
svoltisi  sul  proprio  territorio  e  degli   hobbisti   che   hanno
partecipato   a   ciascuna   manifestazione,   nonche'   un    elenco
riepilogativo concernente l'attivita' di vigilanza svolta  e  le  sue
risultanze. I dati  sono  messi  a  disposizione  dell'agenzia  delle
entrate per i controlli di competenza». 
  8. Al comma 10 dell'art. 7-bis della  legge  regionale  n.  12  del
1999, la cifra «100,00» e' sostituita con «250,00». 
  9. Al comma 12, lettera c), dell'art. 7-bis della  legge  regionale
n. 12 del 1999, la cifra «100,00» e' sostituita con «250,00».