Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale: a) approva le modalita' per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c ter), della legge regionale n. 12 del 1999; b) aggiorna le caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti, gia' stabilite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999. 2. Le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 3 e 5, della legge regionale n. 12 del 1999, come modificate dalla presente legge, trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c-ter), della legge regionale n. 12 del 1999, come modificato dalla presente legge. A tale data, i tesserini identificatividegli hobbisti precedentemente rilasciati cessano di essere efficaci. 3. Ai fini del conteggio del numero di tesserini identificativi degli hobbisti rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unita' immobiliare di cui all'art. 7-bis, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, come modificato dalla presente legge, non sono tenuti in considerazione i tesserini rilasciati prima del termine di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1, lettera a), i comuni nei quali si svolgono mercatini storici degli hobbisti provvedono ad adeguarne la relativa disciplina alla presente legge. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione la disciplina generale stabilita dagli atti regionali. 5. Qualora nell'ambito del processo di dematerializzazione si pervenga alla definizione di uno specifico applicativo, le comunicazioni di cui al comma 8 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 sono effettuate dai comuni attraverso l'uso dello stesso, secondo le modalita' definite dalla regione con delibera della giunta regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 dicembre 2018 BONACCINI (Omissis).