Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge la Giunta regionale: 
    a)  approva  le  modalita'  per  l'individuazione  dei  mercatini
storici con hobbisti di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  c  ter),
della legge regionale n. 12 del 1999; 
    b) aggiorna le caratteristiche del tesserino identificativo degli
hobbisti, gia' stabilite ai sensi dell'art. 7  bis,  comma  4,  della
legge regionale n. 12 del 1999. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 3 e 5, della  legge
regionale n. 12 del  1999,  come  modificate  dalla  presente  legge,
trovano applicazione dal giorno  successivo  alla  pubblicazione  nel
Bollettino  Ufficiale   telematico   della   Regione   Emilia-Romagna
dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti  di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera c-ter), della legge regionale n. 12 del  1999,  come
modificato  dalla  presente  legge.  A   tale   data,   i   tesserini
identificatividegli hobbisti precedentemente  rilasciati  cessano  di
essere efficaci. 
  3. Ai fini del conteggio del  numero  di  tesserini  identificativi
degli hobbisti rilasciabili per  nucleo  di  residenti  nella  stessa
unita' immobiliare di  cui  all'art.  7-bis,  comma  5,  della  legge
regionale n. 12 del 1999, come modificato dalla presente  legge,  non
sono tenuti  in  considerazione  i  tesserini  rilasciati  prima  del
termine di cui al comma 2 del presente articolo. 
  4.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   nel   Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione
della giunta regionale di cui al comma 1, lettera a),  i  comuni  nei
quali si svolgono mercatini  storici  degli  hobbisti  provvedono  ad
adeguarne  la  relativa  disciplina  alla  presente  legge.   Decorso
inutilmente tale termine, trova applicazione la  disciplina  generale
stabilita dagli atti regionali. 
  5. Qualora  nell'ambito  del  processo  di  dematerializzazione  si
pervenga  alla  definizione  di   uno   specifico   applicativo,   le
comunicazioni di cui al comma 8 dell'art. 7-bis della legge regionale
n. 12 del 1999 sono effettuate  dai  comuni  attraverso  l'uso  dello
stesso, secondo le modalita'  definite  dalla  regione  con  delibera
della giunta regionale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 21 dicembre 2018 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).