Art. 11 
 
                       Ricorso in opposizione 
 
  1.  Avverso  il  provvedimento  di  diniego  di  iscrizione  o   di
cancellazione  dall'albo  regionale  delle  cooperative  sociali   e'
ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla  data  di
ricevimento dei relativi provvedimenti. 
  2.  La  presentazione  del  ricorso  sospende  l'esecutivita'   del
provvedimento di cancellazione. 
  3. Il ricorso e' deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.