Art. 11 Ricorso in opposizione 1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali e' ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti. 2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutivita' del provvedimento di cancellazione. 3. Il ricorso e' deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.