Art. 12 
 
Principi  comuni  per  l'affidamento  di  contratti   pubblici   alle
                  cooperative sociali di tipo A e B 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione,  ai
suoi enti dipendenti, alle aziende e agli enti del servizio sanitario
regionale. 
  2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche  di
servizi alla persona possono applicare le disposizioni  del  presente
capo nell'ambito dei propri ordinamenti. 
  3. La Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati  e  le
aziende pubbliche di  servizi  alla  persona,  nell'attuazione  della
presente legge, mediante linee guida. 
  4. L'affidamento e  l'esecuzione  dei  contratti  pubblici  di  cui
all'art. 13,  comma  1,  lettera  c),  all'art.  15  e  all'art.  16,
avvengono nel rispetto  della  normativa  nazionale  e  regionale  in
materia di contratti pubblici e dei seguenti principi: 
    a) salvaguardia della  qualita'  del  servizio,  con  particolare
riferimento agli utenti finali nel caso di affidamenti dei  contratti
pubblici di cui  all'art.  13,  e  della  qualita'  dei  progetti  di
inserimento  lavorativo  dei  soggetti  svantaggiati  nel   caso   di
affidamenti di contratti pubblici di cui all'art. 15; 
    b) adeguatezza delle modalita' di esecuzione dei servizi rispetto
alle caratteristiche  socio  economiche  del  territorio  degli  enti
titolari dei servizi al fine di promuovere la coesione sociale  delle
comunita' locali; 
    c) possibile subordinazione del principio di  economicita'  degli
affidamenti  dei  contratti   pubblici   alle   specifiche   esigenze
ambientali e sociali degli enti titolari  dei  servizi  nel  rispetto
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e  che  abroga  la  direttiva
2004/18/CE; 
    d)  favorire  il  passaggio,   anche   graduale,   dei   soggetti
destinatari di prestazioni e  servizi  sociali  come  definiti  dalla
normativa  statale  e  regionale  verso   percorsi   di   inserimento
lavorativo di cui all'art. 15; 
    e) valorizzazione del ruolo attivo della cooperazione sociale  in
attuazione dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 1 della  legge
381/1991; 
    f) rendicontazione dell'impatto sulle  comunita'  dell'attuazione
della disciplina di cui al presente capo,  secondo  lo  schema  della
valutazione di impatto sociale prevista dall'art. 7, comma  3,  della
legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo  per  la  riforma  del
Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del  servizio
civile universale), in quanto compatibile ed in riferimento a  quanto
indicato dall'art. 14 del decreto legislativo 117/2017; 
    g) favorire il confronto con esperti per l'inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati nell'elaborazione della  documentazione  di
gara; 
    h) rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro  vigente
per il settore in conformita' a quanto previsto dall'art.  30,  comma
4, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici).