Art. 13 
 
Modalita' di  erogazione  dei  servizi  da  parte  delle  cooperative
                          sociali di tipo A 
 
  1. L'erogazione dei servizi socio sanitari ed educativi, incluse le
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c),  d),  l)  e
p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  112  (Revisione  della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2,  comma
2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,  n.  106),  da  parte  delle
cooperative sociali di tipo a) avviene con le seguenti modalita': 
    a) in  regime  di  autorizzazione  e  accreditamento  secondo  la
disciplina statale e regionale; 
    b) mediante  coprogettazione  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 14; 
    c) a seguito di  procedura  di  gara  ad  evidenza  pubblica  nel
rispetto della disciplina statale, regionale e dei principi comuni di
cui all'art. 12.