Art. 13 Modalita' di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali di tipo A 1. L'erogazione dei servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), da parte delle cooperative sociali di tipo a) avviene con le seguenti modalita': a) in regime di autorizzazione e accreditamento secondo la disciplina statale e regionale; b) mediante coprogettazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14; c) a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina statale, regionale e dei principi comuni di cui all'art. 12.