Art. 14 Coprogrammazione e coprogettazione 1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo 117/2017, favorisce il coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore attraverso gli strumenti della coprogrammazione, della coprogettazione e dell'accreditamento. 2. L'applicazione degli strumenti di cui al comma 1, in un'ottica di reale concorrenza, viene effettuata in modo da dare un'effettiva possibilita' di partecipazione a tutte le cooperative sociali e agli altri enti del terzo settore interessati. 3. Mediante la coprogrammazione, oltre a quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, vengono rilevati i bisogni della comunita' di riferimento, le possibili azioni, risorse, tempi e modalita' di coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore. La coprogrammazione della Regione avviene secondo quanto previsto dall'art. 2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono disciplinare il procedimento di coprogrammazione nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', concorrenza e giusto procedimento. 4. La coprogettazione e' finalizzata alla definizione e alla eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, anche alla luce degli strumenti di coprogrammazione di cui all'art. 2. 5. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la coprogettazione, devono essere garantiti i seguenti principi e criteri direttivi: a) rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', concorrenza, semplificazione degli oneri amministrativi del procedimento amministrativo, tracciabilita' dei flussi finanziari e divieto del conflitto di interesse; b) gli avvisi pubblici di indizione delle procedure ad evidenza pubblica predeterminano gli elementi essenziali della coprogettazione, con particolare riguardo all'ambito oggettivo e soggettivo dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, alla durata e agli esiti attesi, nonche' le modalita' di compartecipazione allo sviluppo delle attivita'; c) la proposta di coprogettazione puo' essere di iniziativa pubblica e privata; la proposta di coprogettazione di iniziativa privata deve essere preliminarmente valutata ai fini dell'eventuale dichiarazione di interesse pubblico ed e' pubblicata anche al fine dell'eventuale comparazione fra proposte concorrenti; d) i rapporti fra le parti sono regolati mediante convenzione; e) a seguito della conclusione delle attivita' di coprogettazione l'ente affidante pubblica gli esiti dell' attivita'. 6. Ferma restando la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi alla persona, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 possono istituire regimi di accreditamento ai fini della coprogettazione nell'ambito dei propri ordinamenti. 7. L'accreditamento di cui al comma 5 garantisce, oltre a quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 117/2017, il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', parita' di trattamento e giusto procedimento e la predeterminazione da parte dell'ente procedente dell'oggetto dell'accreditamento, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, delle condizioni economiche per l'esecuzione del servizio o per lo svolgimento dell'attivita', delle modalita' di disciplina e di funzionamento dell'elenco dei soggetti accreditati e degli elementi essenziali della convenzione per l'affidamento del servizio o dell'attivita'.