Art. 14 
 
                 Coprogrammazione e coprogettazione 
 
  1. La Regione, in attuazione di quanto previsto  dall'art.  55  del
decreto  legislativo  117/2017,  favorisce  il  coinvolgimento  delle
cooperative sociali e degli altri enti del terzo  settore  attraverso
gli  strumenti  della  coprogrammazione,  della   coprogettazione   e
dell'accreditamento. 
  2. L'applicazione degli strumenti di cui al comma 1,  in  un'ottica
di reale concorrenza, viene effettuata in modo da  dare  un'effettiva
possibilita' di partecipazione a tutte le cooperative sociali e  agli
altri enti del terzo settore interessati. 
  3. Mediante la coprogrammazione, oltre a quanto previsto  dall'art.
55, comma 2, del decreto legislativo  117/2017,  vengono  rilevati  i
bisogni della comunita' di riferimento, le possibili azioni, risorse,
tempi e modalita' di coinvolgimento delle cooperative sociali e degli
altri enti del  terzo  settore.  La  coprogrammazione  della  Regione
avviene secondo quanto previsto dall'art. 2. Gli enti locali, singoli
o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla  persona  possono
disciplinare il procedimento di  coprogrammazione  nel  rispetto  del
principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo  il
rispetto dei principi  di  trasparenza,  pubblicita',  concorrenza  e
giusto procedimento. 
  4. La  coprogettazione  e'  finalizzata  alla  definizione  e  alla
eventuale realizzazione  di  specifici  progetti  di  servizio  o  di
interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, anche alla luce
degli strumenti di coprogrammazione di cui all'art. 2. 
  5. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la coprogettazione,
devono essere garantiti i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)   rispetto   dei   principi   di   trasparenza,   pubblicita',
concorrenza,   semplificazione   degli   oneri   amministrativi   del
procedimento amministrativo, tracciabilita' dei flussi  finanziari  e
divieto del conflitto di interesse; 
    b) gli avvisi pubblici di indizione delle procedure  ad  evidenza
pubblica    predeterminano    gli    elementi    essenziali     della
coprogettazione, con  particolare  riguardo  all'ambito  oggettivo  e
soggettivo dell'applicazione della  disciplina  di  cui  al  presente
articolo, alla durata e agli esiti attesi, nonche'  le  modalita'  di
compartecipazione allo sviluppo delle attivita'; 
    c) la proposta  di  coprogettazione  puo'  essere  di  iniziativa
pubblica e privata; la  proposta  di  coprogettazione  di  iniziativa
privata deve essere preliminarmente valutata ai  fini  dell'eventuale
dichiarazione di interesse pubblico ed e' pubblicata  anche  al  fine
dell'eventuale comparazione fra proposte concorrenti; 
    d) i rapporti fra le parti sono regolati mediante convenzione; 
    e) a seguito della conclusione delle attivita' di coprogettazione
l'ente affidante pubblica gli esiti dell' attivita'. 
  6.  Ferma  restando  la   normativa   regionale   in   materia   di
accreditamento dei servizi alla persona, i soggetti pubblici  di  cui
all'art. 1 possono istituire regimi di accreditamento ai  fini  della
coprogettazione nell'ambito dei propri ordinamenti. 
  7. L'accreditamento di cui al comma 5 garantisce,  oltre  a  quanto
previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 117/2017,  il
rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicita',  parita'   di
trattamento e giusto procedimento e  la  predeterminazione  da  parte
dell'ente procedente dell'oggetto dell'accreditamento, dei  requisiti
soggettivi e oggettivi richiesti,  delle  condizioni  economiche  per
l'esecuzione del servizio o per lo svolgimento dell'attivita',  delle
modalita' di disciplina e di funzionamento dell'elenco  dei  soggetti
accreditati  e  degli  elementi  essenziali  della  convenzione   per
l'affidamento del servizio o dell'attivita'.