Art. 15 
 
Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti  pubblici
            di importo inferiore alla soglia comunitaria 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  112  del  decreto
legislativo 50/2016, la Regione, gli enti dipendenti,  le  aziende  e
gli   enti   del   servizio    sanitario    regionale,    nell'ambito
dell'affidamento dei contratti di importo inferiore  alla  soglia  di
rilevanza  comunitaria  di  cui  all'art.  35  dello  stesso  decreto
legislativo 50/2016 ed in conformita' con quanto previsto dalla legge
381/1991, riservano in favore delle cooperative sociali di tipo B una
quota non inferiore al tre per cento e non superiore all'8 per  cento
del valore complessivo annuo degli affidamenti di  importo  inferiore
alla  suddetta  soglia  relativi  a  servizi  strumentali   ad   alta
intensita' di manodopera previsti  nella  programmazione  annuale  di
riferimento,  mediante   specifica   segnalazione   nell'ambito   del
procedimento di programmazione. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  112  del  decreto
legislativo 50/2016 ed in conformita' con quanto previsto dalla legge
381/1991,  gli  enti  locali,  singoli  o  associati,  e  le  aziende
pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito  dell'affidamento  dei
contratti di importo inferiore alla soglia di  rilevanza  comunitaria
di cui all'art. 35 dello stesso decreto legislativo 50/2016,  possono
riservare, in favore delle cooperative sociali di tipo B,  una  quota
non inferiore al 3 per cento e non  superiore  all'8  per  cento  del
valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore  alla
soglia  relativi  ai  servizi  strumentali  ad  alta  intensita'   di
manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento. 
  3. Nell'ambito dello svolgimento delle procedure negoziate  di  cui
all'art. 36 del decreto legislativo  50/2016  e  nel  rispetto  della
normativa in materia di contratti, le stazioni  appaltanti,  al  fine
della scelta degli operatori economici da invitare, possono  svolgere
le indagini di  mercato,  oppure  possono  istituire  e  disciplinare
appositi elenchi speciali aperti riservati alle  cooperative  sociali
di tipo B articolati per settori merceologici. 
  4. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui al comma  1,
per l'individuazione  degli  operatori  economici,  il  principio  di
rotazione degli inviti puo' essere subordinato  all'attuazione  della
finalita' dell'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti  alle
categorie svantaggiate. 
  5. Il progetto  di  inserimento  lavorativo  relativo  ai  soggetti
svantaggiati e' valutato,  ai  fini  dell'attribuzione  dei  punteggi
nell'offerta tecnica, secondo le modalita' previste  dalla  normativa
vigente e nel rispetto del principio di proporzionalita'.