Art. 21 Norma transitoria 1. La Consulta di cui all'art. 18 e' costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'insediamento della nuova Consulta continua a operare la Consulta nominata ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).