Art. 21 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. La Consulta di cui  all'art.  18  e'  costituita  entro  novanta
giorni  dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge.   Fino
all'insediamento della nuova Consulta continua a operare la  Consulta
nominata ai sensi della legge  regionale  24  novembre  1997,  n.  87
(Disciplina dei rapporti  tra  le  cooperative  sociali  e  gli  enti
pubblici che operano nell'ambito regionale).