Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali 1. Possono essere iscritte nella sezione B dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalita' solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunita' attraverso l'esercizio di una delle attivita' di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), e comma 5. 2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti: a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attivita' da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell'iscrizione; b) presenza di un numero di persone svantaggiate, inserite o da inserire nel lavoro, tale da rispettare il rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 381/1991. 3. L'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali e' condizionata all'applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, nonche' al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 5, della legge 381/1991.