Art. 10 
 
                               Statuto 
 
  1. Lo statuto della Fondazione Sistema Toscana  prevede  che  oltre
l'80 per cento del  valore  della  produzione  della  Fondazione  sia
dedicato alla realizzazione delle attivita' di cui all'art. 2  e  che
la restante parte del  valore  della  produzione  sia  dedicata  alla
realizzazione di servizi  alle  condizioni  di  cui  all'art.  5  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti
pubblici). 
  2. Lo statuto  prevede  altresi'  che  il  direttore  possa  essere
delegato dal  presidente  a  curare  ogni  rapporto  e  comunicazione
inerenti a quanto previsto dall'art. 9.