Art. 10 Statuto 1. Lo statuto della Fondazione Sistema Toscana prevede che oltre l'80 per cento del valore della produzione della Fondazione sia dedicato alla realizzazione delle attivita' di cui all'art. 2 e che la restante parte del valore della produzione sia dedicata alla realizzazione di servizi alle condizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 2. Lo statuto prevede altresi' che il direttore possa essere delegato dal presidente a curare ogni rapporto e comunicazione inerenti a quanto previsto dall'art. 9.