Art. 11 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  lo  statuto  della  Fondazione  Sistema  Toscana  e'
adeguato alle disposizioni ivi contenute secondo le procedure di  cui
all'art. 8, comma 2, della legge regionale  28  aprile  2008,  n.  20
(Disciplina della partecipazione regionale a societa',  associazioni,
fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi  dell'art.
51, comma 1 dello statuto.  Norme  in  materia  di  componenti  degli
organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale). 
  2. Il collegio dei revisori in  carica  alla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge  prosegue  il  suo  mandato  fino  alla
naturale scadenza. 
  3. Le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano  con  riferimento
alle  attivita'  della  Fondazione  Sistema   Toscana   a   decorrere
dall'annualita' 2019. 
  4. Al  programma  di  attivita'  per  l'anno  2018  e  al  relativo
finanziamento continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  agli
articoli 44, 44-bis e 44-ter della legge regionale 25 febbraio  2010,
n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti  e
attivita' culturali), abrogati dalla presente legge.