Art. 11 Norme finali e transitorie 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana e' adeguato alle disposizioni ivi contenute secondo le procedure di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale). 2. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue il suo mandato fino alla naturale scadenza. 3. Le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano con riferimento alle attivita' della Fondazione Sistema Toscana a decorrere dall'annualita' 2019. 4. Al programma di attivita' per l'anno 2018 e al relativo finanziamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 44, 44-bis e 44-ter della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali), abrogati dalla presente legge.