Art. 2 Attivita' per la Regione Toscana 1. Le attivita' della Fondazione Sistema Toscana si articolano in: a) attivita' istituzionali a carattere continuativo, che la Fondazione svolge in modo costante e in via prevalente mediante l'impiego di risorse umane e mezzi strumentali propri e in attuazione degli atti di programmazione regionale; b) attivita' istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo, che svolgono una funzione di potenziamento delle attivita' di cui alla lettera a), ivi comprese le attivita' svolte d'intesa con altre pubbliche amministrazioni sulla base di accordi stipulati con la Regione Toscana; c) eventuali attivita' istituzionali a carattere non continuativo. 2. Sono attivita' istituzionali a carattere continuativo: a) per lo sviluppo della comunicazione digitale: il supporto alla diffusione dei servizi digitali, agli eventi e ai progetti finalizzati alla crescita della cultura digitale, il supporto alla semplificazione amministrativa, alla partecipazione e alla collaborazione attiva dei cittadini, all'integrazione delle attivita' del portale «intoscana.it» con quelle del sito istituzionale della regione e supporto alla comunicazione on-line di azioni e progetti di interesse regionale; b) per la promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica: la gestione e lo sviluppo del sistema digitale turistico regionale in collaborazione con le azioni di Toscana promozione turistica; c) per la promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative: le attivita' della Mediateca regionale e di educazione all'immagine e alla cultura cinematografica in ambito scolastico e sociale, il supporto ai festival internazionali di cinema e alle sale tradizionali, la gestione del cinema «La Compagnia»; d) per le attivita' di film commission: il sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali; e) per la promozione e valorizzazione dell'identita' toscana: il supporto alle attivita' di promozione del sistema economico e produttivo, anche ai fini dell'attrazione di nuovi investimenti, e del patrimonio culturale, scientifico e paesaggistico; per lo sviluppo delle politiche giovanili: il supporto all'integrazione e alla sistematizzazione delle opportunita' e dei servizi a favore dei giovani; per lo sviluppo delle politiche dei diritti: il supporto allo sviluppo di attivita' che favoriscano, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la piu' ampia partecipazione dei giovani alla diffusione della cultura dei diritti. 3. L'articolazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e' definita nel programma di attivita' di cui all'art. 3.