Art. 3 
 
                       Programma di attivita' 
 
  1. La Fondazione Sistema Toscana svolge la propria attivita'  sulla
base di un programma annuale con proiezione pluriennale. 
  2.  La  giunta  regionale,  in  coerenza   con   gli   atti   della
programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente
a quello di riferimento, definisce gli indirizzi per il programma  di
attivita' della Fondazione Sistema Toscana. 
  3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla  giunta  regionale,
entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il
programma  di  attivita',  elaborato  nel  rispetto  degli  indirizzi
ricevuti ai sensi del comma 2 ed articolato secondo quanto previsto e
all'art. 2, comma 1, unitamente al  bilancio  di  previsione  di  cui
all'art. 5, comma 1. 
  4. La giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno,  approva
il programma di attivita' e il bilancio di previsione, previo  parere
della  competente  commissione  consiliare,  che  si  esprime   entro
quindici giorni dal ricevimento, termine decorso il quale  la  giunta
regionale puo' prescindere dal parere. 
  5. Il programma delle attivita' puo' essere  aggiornato  nel  corso
dell'anno con deliberazione della giunta regionale per la  disciplina
di ulteriori attivita' non prevedibili in sede di  prima  definizione
del  programma  stesso,  o  per  la  rimodulazione  delle   attivita'
preventivate,  dandone  comunicazione  alla  competente   commissione
consiliare. 
  6. Le modalita' operative per lo svolgimento delle attivita'  della
Fondazione Sistema Toscana sono definite da  una  convenzione  quadro
che regola i rapporti della Regione con la Fondazione e il cui schema
e'  approvato  dalla  giunta  regionale,  di  norma   contestualmente
all'approvazione del programma di attivita'.