Art. 8 
 
                              Direttore 
 
  1.  Il  direttore,  scelto  in  base  a  requisiti  di   comprovata
professionalita' ed esperienza di gestione nei settori  di  attivita'
della Fondazione Sistema Toscana tra coloro che hanno svolto funzioni
dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici  o  privati,  e'
nominato dal  consiglio  di  amministrazione  e  svolge  le  funzioni
indicate nello statuto della Fondazione Sistema Toscana. 
  2. di direttore e' attribuito mediante assunzione con contratto  di
diritto privato di durata corrispondente a quella  del  consiglio  di
amministrazione che lo  ha  nominato.  La  nomina  del  direttore  e'
disposta dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla nomina
dello stesso consiglio. Fino alla nomina del nuovo  direttore  rimane
in carica il precedente. 
  3. Al direttore compete un trattamento  economico  determinato  dal
consiglio di amministrazione in misura compresa  fra  gli  emolumenti
spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui  all'art.  6  della
legge regionale 8 gennaio 2009, n.  1  (Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la  retribuzione
di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori  di  cui
all'art. 7 della medesima l.r. n. 1/2009. 
  4. L'incarico di direttore  ha  carattere  di  esclusivita'  ed  e'
subordinato,  per  i  dipendenti   pubblici,   al   collocamento   in
aspettativa senza assegni e fuori ruolo. 
  5. Il contratto del direttore puo' essere  risolto  anticipatamente
dal consiglio di amministrazione, che ne dispone la revoca,  anche  a
seguito di specifico rilievo della giunta regionale che ne  relaziona
al Consiglio regionale. 
  6. La revoca di cui al comma 5 puo' essere disposta, oltre che  per
i motivi previsti dall'art. 15, comma  4,  della  legge  regionale  8
febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni  e  di
rinnovo degli organi amministrativi  di  competenza  della  regione),
anche per i seguenti motivi: 
    a) responsabilita' erariale per  aver  effettuato  o  autorizzato
spese prive di idonea copertura; 
    b) mancato conseguimento dei  risultati  previsti  dal  programma
delle attivita'  per  cause  imputabili  alla  responsabilita'  dello
stesso direttore; 
    c)  valutazione  negativa  sul  conseguimento   degli   obiettivi
definiti dal piano della qualita' della prestazione organizzativa  di
cui all'art. 6; 
    d) mancato rispetto degli  indirizzi  e  degli  obblighi  di  cui
all'art. 9 per cause imputabili  alla  responsabilita'  dello  stesso
direttore.