Art. 9 Controllo analogo 1. La regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi «in house providing», attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del revisore unico da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti: a) bilancio di previsione; b) bilancio di esercizio; c) programma di attivita'; d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali; e) atti di gestione straordinaria del patrimonio; f) atti relativi alla dotazione organica; g) contratti di consulenza. 2. La giunta regionale puo' esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1. 3. Ai fini del piu' efficace esercizio del controllo analogo, la giunta regionale impartisce specifici indirizzi alla Fondazione Sistema Toscana e ne verifica il rispetto. 4. La giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui comma 1, lettere d), e), f) e g), entro trenta giorni dalla ricezione, termine decorso il quale si prescinde dal parere. Il parere negativo della giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite. 5. La giunta regionale puo' disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento. 6. In caso di violazione da parte dell'organo di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, la giunta regionale, con proprio atto, ne da' comunicazione il Consiglio regionale anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della l.r. n. 5/2008.