Art. 9 
 
                          Controllo analogo 
 
  1. La  regione  esercita  il  controllo  analogo  sulla  Fondazione
Sistema Toscana, nel rispetto dei principi e delle  disposizioni  del
diritto  europeo  e  della  legislazione  nazionale  in  materia   di
organismi «in house providing», attraverso la nomina del consiglio di
amministrazione e del revisore unico da parte del Consiglio regionale
e il controllo dei seguenti atti: 
    a) bilancio di previsione; 
    b) bilancio di esercizio; 
    c) programma di attivita'; 
    d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali; 
    e) atti di gestione straordinaria del patrimonio; 
    f) atti relativi alla dotazione organica; 
    g) contratti di consulenza. 
  2. La giunta regionale puo' esercitare il controllo  su  ogni  atto
della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di  cui
al comma 1. 
  3. Ai fini del piu' efficace esercizio del  controllo  analogo,  la
giunta  regionale  impartisce  specifici  indirizzi  alla  Fondazione
Sistema Toscana e ne verifica il rispetto. 
  4. La giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di  cui
comma 1,  lettere  d),  e),  f)  e  g),  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione, termine decorso il  quale  si  prescinde  dal  parere.  Il
parere negativo della giunta regionale comporta il  rinvio  dell'atto
al  consiglio  di  amministrazione  per  il  suo   adeguamento   alle
prescrizioni impartite. 
  5. La giunta regionale puo' disporre ispezioni  e  controlli  sulla
Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento. 
  6. In caso di violazione da parte  dell'organo  di  amministrazione
della Fondazione Sistema Toscana degli indirizzi  regionali  e  degli
obblighi che ne discendono, la giunta regionale, con proprio atto, ne
da'   comunicazione   il   Consiglio   regionale   anche   ai    fini
dell'applicazione di quanto previsto dall'art.  15,  comma  4,  della
l.r. n. 5/2008.