Art. 100 
 
                       Pubblicita' dei prezzi 
 
  1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque
collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo  di
vendita al pubblico, mediante  l'uso  di  un  cartello  o  con  altre
modalita' idonee allo scopo. 
  2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui
al comma 1 e' da ritenersi rispettato  anche  attraverso  l'utilizzo,
sul  singolo  prodotto,  di  un  cartellino  leggibile   dall'interno
dell'esercizio. 
  3. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista
al   pubblico   solo   per   il   tempo    strettamente    necessario
all'allestimento dell'esposizione. 
  4. Quando siano esposti  insieme  prodotti  identici  dello  stesso
valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli, esercizi  di
vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema  di
vendita del libero servizio  l'obbligo  dell'indicazione  del  prezzo
deve essere osservato in  ogni  caso  per  tutte  le  merci  comunque
esposte al pubblico. 
  5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si  trovi
gia' impresso in maniera chiara e con  caratteri  ben  leggibili,  in
modo che  risulti  facilmente  visibile  al  pubblico,  sono  esclusi
dall'applicazione del comma 1. 
  6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unita' di misura  si
applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 
  7. Per i prodotti destinati  alla  somministrazione,  l'obbligo  di
esposizione dei prezzi e' assolto: 
    a)  per  quanto  concerne  le  bevande,   mediante   esposizione,
all'interno dell'esercizio, di apposita tabella; 
    b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse  modalita'  di
cui  alla  lettera  a),  cui  si  aggiunge,  per  le   attivita'   di
ristorazione,  l'obbligo   di   esposizione   della   tabella   anche
all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno. 
  8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7,  lettera  b),  con
formule a prezzo fisso, e' vietata l'applicazione di costi aggiuntivi
per servizio e coperto e deve essere chiaramente  espresso  il  costo
delle bevande non comprese nel costo fisso. 
  9. Qualora  il  servizio  di  somministrazione  sia  effettuato  al
tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto  a  disposizione  dei
clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente
del servizio, con modalita' tali da rendere il prezzo  chiaramente  e
facilmente comprensibile al pubblico. 
  10. Negli impianti di distribuzione di carburanti e' fatto  obbligo
di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale  il  cartello
relativo esclusivamente ai prezzi praticati.