Art. 100 Pubblicita' dei prezzi 1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo. 2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 e' da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio. 3. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione. 4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli, esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. 5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1. 6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unita' di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi e' assolto: a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella; b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalita' di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attivita' di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno. 8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b), con formule a prezzo fisso, e' vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso. 9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalita' tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. 10. Negli impianti di distribuzione di carburanti e' fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.